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MODELLO 730, Ultima chance per pagare il 20 agosto.

Polo Fiscale

5 ago 2018

Ma si può optare per la rateizzazione.

A pochi giorni dalla chiusura del sipario, i proprietari di casa che hanno “mancato” il modello 730, vuoi per dimenticanza o proprio perché non ne hanno potuto usufruire, si trovano adesso a dover fare i conti con il fratello maggiore, il modello Redditi (l’ex modello Unico), ma hanno ancora un mese abbondante per fare i conteggi e versare il dovuto.


Già dall’anno passato i contribuenti hanno trovato una sorpresa ad attenderli: il modello Unico sostituito dal modello Redditi che, in ogni caso, non presenta particolari differenze rispetto al primo, ma soprattutto rispetto al fratello minore, il modello 730, con riguardo al quadro dei fabbricati.


Fatti i conteggi del dovuto in base al proprio “panorama immobiliare”, cedolare compresa, la grande differenza rispetto al 730, dunque, è che il contribuente deve provvedere autonomamente a versare le tasse entro determinate scadenze, mediante la delega di versamento modello F24.

Scadenze.

Anche quest’anno le imposte del modello Unico o Redditi che dir si voglia, hanno scadenza 2 luglio e 20 agosto. Passato ormai il primo appuntamento i contribuenti possono ancora versare entro il termine di agosto, applicando la maggiorazione del 4 per mille: elargiranno cioè 4 euro in più ogni mille euro di imposta, a titolo di interessi e sanzioni. Dopo il 20 agosto non resterà che rifugiarsi nel ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare il mancato pagamento riducendo fortemente le sanzioni. In questo modo viene confermato l’addio alle odiosissime proroghe estive dei pagamenti, proroghe che producevano lo “sdoppiamento” del calendario dei versamenti tra chi era soggetto agli studi di settore rispetto a chi ne era esentato. Tanta confusione in meno, finalmente.


Cosa pagare.

E dunque il prossimo 20 agosto, andranno eseguiti i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con maggiorazione, ovvero: Irpef, cioè l’imposta sul reddito, addizionale regionale, addizionale comunale e tutti gli altri versamenti derivanti dal Modello Redditi, compresa la cedolare secca, cioè l’imposta sostituiva sulle locazioni di immobili ad uso abitativo.

Calendario delle rate.

Cosi come per il modello 730, anche qui, per chi non disponesse dell’intera somma c’è sempre la possibilità di pagare a rate con l’interesse annuo del 4 per cento, che si applica a partire dalla seconda rata e decorre dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima vanno pagate entro il 16 di ciascun mese (per i titolari di partita Iva) o entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuentisenza Iva).

Ad esempio, il signor Marco, lavoratore dipendente con un immobile affittato a cedolare, verserà il dovuto alle seguenti scadenze: – la prima rata entro il 20 agosto 2018; la seconda rata entro il 31 agosto 2018; – la terza rata il 1° ottobre 2018 (perché il 30 settembre cade di domenica); la quarta, il 31ottobre 2018; la quinta rata il 30 novembre 2018. Il signor Giulio, invece, titolare di partita Iva, con magari un negozio affittato se optasse per la rateizzazione delle imposte dovute in 5 rate verserà alle seguenti scadenze: la prima e la seconda rata saranno dovute entrambe entro il 20 agosto 2018; la terza rata il 17 settembre 2018 (perché il 16 cade di domenica); la quarta rata, il 16 ottobre 2018; la quinta ed ultima rata, il 16novembre 2018.


Compensazioni e divieti.

Attenzione al fronte compensazioni. Per chi intendesse compensare i propri crediti e debiti (pagare, ad esempio, una cedolare con un credito Irpef) ricordiamo il limite di 5.000 euro oltre il quale è obbligatorio far apporre sulla dichiarazione il visto di conformità da un professionista abilitato o un Caf. Attenzione infine a come si paga: chi intende compensare debiti e crediti deve “passare” sempre per i servizi di home banking o addirittura utilizzare obbligatoriamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) qualora la compensazioni porti ad un saldo pari a zero. Per i titolari di partita Iva, invece, tutte le compensazioni devono passare unicamente attraverso i canali telematici dell’agenzia.

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